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Il diritto d'autore non trova spazio in gestione separata

10 dicembre 2013 - Previdenza. I chiarimenti dell'Istituto. I compensi per lo sfruttamento economico del diritto di autore non costituiscono redditi che comportano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata del lavoro autonomo. L'Inps rivede l'interpretazione fornita nel mese di settembre 2013 e con il messaggio 19435 del 28 novembre scorso fornisce una nuova versione di quello precedente (14712/2013) aggiornando le tabelle con cui l'istituto riassumeva i principali obblighi, fiscali e contributivi, dei percettori di diritti d'autore o di immagine.
La materia, disciplinata dagli articoli da 2575 a 2583 del Codice civile e dalla legge 633/1941, comprende le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, nonché i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 399/1978 e le banche  dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Anche il diritto di immagine è disciplinato dalla legge del 1941, che all'articolo 97 ne stabilisce i limiti legali e i casi di utilizzo possibile, mentre la legge 289/2002 ne ha normato l'aspetto patrimoniale.
L'Inps, con il messaggio diffuso a settembre, aveva ritenuto che quando le somme, inerenti lo sfruttamento economico di tali diritti, non fossero riconducibili nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o attratte dall'obbligo contributivo del percettore nei confronti di una cassa di categoria, potesse operare l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e l'interessato, in quanto lavoratore autonomo, fosse tenuto a iscriversi alla Gestione separata dell'Inps. Questo perché si tratta di redditi dichiarati nel quadro RL, sezione II, del modello Unico PF. Si trattava, comunque, di redditi di lavoro autonomo.
Una più attenta analisi della materia ha portato l'istituto previdenziale a considerazioni diverse. Il richiamato comma 26 dell'articolo 2 della legge 335 istituisce, infatti, una Gestione pensionistica a cui sono obbligatoriamente iscritti i soggetti che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 (ora 53) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Dpr 917/1986 (Tuir). Il diritto d'autore è, invece, elencato nel comma 2 dello stesso articolo 53 che riconosce natura di reddito di lavoro autonomo a quello derivante dallo sfruttamento economico da parte dell'autore del diritto delle opere dell'ingegno.
Con il messaggio 14712 l'Inps evidenzia questa differenza e ne trae le dovute conseguenze.

di Maria Rosa Gheido, Il Sole 24 Ore